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30 giugno 2009

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Per usufruire delle detrazioni fiscali del 55% è necessario che l'edificio, precedentemente all'intervento di ristrutturazione per il quale si chiedono le detrazioni, fosse già dotato di un impianto di riscaldamento.

Per il suo caso, pertanto, non è importante quando installa il nuovo impianto di riscaldamento, ma se prima di questo impianto ce ne fosse un altro. In caso di risposta positiva, alcuni interventi di ristrutturazione possono avere diritto alle detrazioni fiscali del 55%, altrimenti ne ha diritto la sola (eventuale) installazione dell'impianto solare termico.  

 

13 – Risparmio energetico in due tempi

Sono intenzionato a sostituire i vecchi infissi e usufruire dello sgravio fiscale del 55% previsto dalle attuali normative. Volendo in un secondo tempo (ad esempio l'anno prossimo, qualora lo sgravio sia ancora attivo e/o applicabile) sostituire le ante esterne delle finestre, potrò usufruire dello sgravio fiscale? In pratica, è possibile eseguire lavori di "risparmio energetico" in due periodi diversi? sempre a causa della momentanea non disponibilità economica ad eseguire interamente i lavori?

Sì, è possibile eseguire in periodi diversi interventi di riqualificazione energetica che possono usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.

Le ricordo però che, qualora avesse diritto ad una serie di detrazioni fiscali, il cui ammontare supera quanto lei paga di Irpef (o di Ires qualora si tratti di redditi da impresa), perderà la quota parte di detrazioni eccedenti. Il caso specifico da lei prospettato è particolare; la sostituzione delle ante (e di ogni sistema oscurante che possa contribuire, una volta chiuso, all’isolamento della finestra) è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione delle finestre; tuttavia i valori di trasmittanza da rispettare (U ≤ 2,2 W/(m2×K) a Milano; U ≤ 2,4 W/(m2×K) a Roma; U ≤ 2,6 W/(m2×K) a Napoli; U ≤ 3 W/(m2×K) a Palermo) si riferiscono solo al telaio e al vetro senza considerare il contributo degli elementi oscuranti.

 

14 – Certificazione energetica in Sicilia

Dal 1° luglio entra in vigore in Sicilia l'attestazione energetica necessaria per la compravendita di appartamenti; dovendo stipulare un mutuo per l'acquisto di un appartamento, a chi mi devo rivolgere per tale attestazione?

L’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica è a carico del proprietario, che deve contattare un soggetto abilitato alla sua redazione (in mancanza di specifici elenchi regionali, può redigerlo qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale) e lo deve consegnare al compratore.

 

15 – Il risparmio con gli infissi

Potrei avere uno schema dettagliato di come muoversi una volta ordinati gli infissi per usufruire delle detrazioni del 55% per il risparmio energetico? Una volta pagato con bonifico la ditta (si deve aggiungere una particolare causale?) dal sito dell'Enea si compila il modulo corrispondente. La ditta deve aver rilasciato una documentazione che certifica la qualità degli infissi. Mi pare non serva un tecnico a certificarla. Posto che devo sostituire una porta finestra e 4 finestre mi servono 5 certificazioni?

Per la sostituzione di finestre è sufficiente compilare il modulo sul sito dell’ENEA ed inviarlo telematicamente. Deve anche conservare:

- dichiarazione del produttore delle finestre (o, in alternativa, asseverazione da parte di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale) che attesti il rispetto dei limiti di trasmittanza termica (U ≤ 2,2 W/(m2×K) a Milano; U ≤ 2,4 W/(m2×K) a Roma; U ≤ 2,6 W/(m2×K) a Napoli; U ≤ 3 W/(m2×K) a Palermo) per ogni finestra;

- prova dell’avvenuto pagamento (sulla causale del bonifico deve inserire il riferimento legislativo).

 

16 – Nuova caldaia e condomini “distaccati”

Sto per iniziare la ristrutturazione del mio appartamento, sito in un condominio di 6 unità complessive, con una vecchio impianto di riscaldamento centralizzato. Dall’impianto si sono staccati negli anni passati 2 appartamenti. Pertanto ad oggi rimaniamo in 4. A seguito del regolamento regionale dell’Emilia Romagna in caso di immobili con più di 4 unità non è più permesso creare un riscaldamento autonomo o staccarsi dal riscaldamento centralizzato.

Come funziona nel nostro caso: le unità da considerarsi sono 4 (ancora collegate alla caldaia condominiale) oppure 4 + 2 (già staccate)?

La delibera regionale cui lei si riferisce impedisce il distaccamento dall’impianto centralizzato nel caso in cui vi siano più di 4 unità immobiliari, senza specificare se tutte queste debbano essere servite o meno dall’impianto centralizzato. Se ne deduce pertanto che tale divieto si applica anche al suo caso. In ogni caso, le ricordo che, in caso di trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo, tale operazione non ha diritto alla detrazione fiscale del 55%.  CONTINUA ...»

30 giugno 2009
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